di Giuseppe Longo

«Con l’adozione del decreto interministeriale emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’Italia compie un passaggio decisivo: la produzione di vini dealcolati può avvenire sul territorio nazionale, in un quadro normativo certo e strutturato. Il provvedimento era atteso da tempo dal settore vitivinicolo. In assenza di regole fiscali chiare, molte imprese italiane avevano già sperimentato i vini dealcolati, ma erano state costrette a svolgere le operazioni di dealcolazione all’estero, con costi logistici rilevanti e una perdita di controllo industriale. Con questo decreto si chiude quella fase transitoria». È quanto afferma Angelo Radica, presidente nazionale delle Città del vino, la rete alla quale aderiscono anche una quarantina dei Comuni più vocati alla coltivazione della vite del Friuli Venezia Giulia.
«Il cuore del decreto – spiega Radica – non riguarda tanto il vino dealcolato in sé – che resta un prodotto vitivinicolo –, quanto l’alcol etilico che si ottiene come risultato del processo di dealcolazione. Su questo punto il legislatore è molto chiaro: il vino dealcolato non è soggetto ad accisa, ma l’alcol estratto dal vino è sempre fiscalmente rilevante e deve essere gestito secondo le regole del Testo Unico Accise. Da qui discende l’intero impianto autorizzativo e di controllo previsto dal decreto. Uno degli aspetti più rilevanti, e che richiede maggiore attenzione da parte delle imprese, è la distinzione tra produzione “sotto soglia” e produzione “sopra soglia”. Non si tratta di una distinzione teorica, ma di una scelta strategica che incide direttamente sull’organizzazione aziendale, sugli investimenti necessari e sul livello di complessità amministrativa».

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La Verticale del Ramandolo

(g.l.) Dealcolati? Chi deciderà di produrli avrà sicuramente delle logiche aziendali e delle strategie di mercato che giustificheranno tale scelta. Ma, in ogni caso, si tratterà di una tipologia produttiva che non ha nulla a vedere con quanti amano il vero vino, con gusti e profumi inconfondibili. Come coloro che domani sera, 29 gennaio, saranno ai tavoli di degustazione allestiti alla famosa Distilleria “Giacomo Ceschia”, a Nimis, dove si terrà la seconda serata della terza edizione delle Grandi Verticali del Vino, che stavolta avranno ovviamente come protagonista il pregiato Ramandolo Docg, vanto della storica Città del vino e della vicina Tarcento. Saranno presenti con le proprie bottiglie le cantine Ca’ Felice, Comelli, Giovanni Dri Il Roncat, Anna Berra, La Roncaia e Ronco dei Frassini. Costo 35 euro a persona; per verificare se c’è ancora qualche possibilità di partecipazione, contattare la Pro Loco Mitreo Duino Aurisina prolocoaurisina@libero.it, telefono 348.5166126.

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Vediamo, allora, di chiarire la questione. «Nel regime “sotto soglia” – riprende il leader delle Città del vino – rientrano le cantine e gli operatori che producono vino dealcolato entro un determinato limite annuo stabilito dalla normativa sulle accise. Questo regime è stato pensato per consentire alle imprese vitivinicole di avvicinarsi al mercato dei dealcolati senza trasformarsi, di fatto, in distillerie. In questi casi non è richiesta una nuova licenza per la produzione di alcol etilico: è sufficiente aggiornare la licenza fiscale già esistente, indicando l’attività di dealcolazione. La dealcolazione deve, però, avvenire in un’area dedicata e ben delimitata all’interno della cantina, e l’alcol estratto non può essere gestito liberamente. Deve essere raccolto in appositi contenitori sigillati, misurato con strumenti fiscali certificati e successivamente trasferito verso un deposito autorizzato. Anche nel regime semplificato, quindi, la tracciabilità dell’alcol è totale e i controlli da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Icqrf restano centrali».
«Questo regime – precisa poi Radica – risulta particolarmente adatto alle cantine che intendono sviluppare una prima linea di vini dealcolati, magari destinata soprattutto ai mercati esteri, o che vogliono testare il segmento NoLo senza impegnarsi in una riconversione strutturale dell’impianto produttivo. È però essenziale monitorare attentamente i volumi, perché una volta raggiunta la soglia annua consentita la produzione deve essere immediatamente sospesa e comunicata alle autorità competenti. Diverso è il quadro per chi intende superare stabilmente tali limiti. Nel regime “sopra soglia” la dealcolazione assume  invece una dimensione industriale vera e propria. In questi casi l’operatore deve ottenere una licenza di esercizio per la produzione di alcol etilico, con un assetto fiscale che avvicina l’impianto a quello di una distilleria. Le aree produttive devono essere fisicamente separate, le cauzioni sono più elevate e i controlli più stringenti».
Il presidente Radica delinea, quindi, il “modus operandi” più adatto. «In modo semplificato – spiega -, chi intende produrre vino dealcolato deve: presentare istanza all’Agenzia delle Dogane; indicare: impianti utilizzati; volumi stimati; serbatoi e aree dedicate; superare una verifica tecnica; ottenere: aggiornamento della licenza esistente, oppure nuova licenza di esercizio (se “sopra soglia”)». Ma chi può produrre vino dealcolato? «Possono effettuare la dealcolazione: depositi fiscali di vino o prodotti alcolici intermedi, già autorizzati; soggetti che operano entro determinati limiti quantitativi (regime semplificato); soggetti che superano tali limiti, previa licenza specifica. Il decreto distingue tra: operatori “sotto soglia” (regime più semplice); operatori “sopra soglia” (regime assimilato alle distillerie)».
E la tassazione come funziona? «Punto centrale del decreto – prosegue Radica – è la gestione dell’alcol estratto dal vino. L’alcol etilico ottenuto dalla dealcolazione: è sottoposto ad accisa; deve essere raccolto, misurato e tracciato. L’alcol: non può essere liberamente smaltito; deve essere trasferito verso depositi fiscali autorizzati. Sono previsti: misuratori obbligatori; registri di carico e scarico; verifiche doganali. Il vino dealcolato, invece, non è soggetto ad accisa».
Il presidente nazionale delle Città del vino osserva infine: «Il decreto consente comunque alcune semplificazioni tecniche, ma il principio di fondo non cambia: l’alcol prodotto può derivare esclusivamente dalla dealcolazione del vino e non può essere ulteriormente lavorato senza specifiche autorizzazioni. Si tratta quindi di un regime adatto a grandi cantine, cooperative o operatori che fanno della dealcolazione un’attività centrale e continuativa». E conclude: «Alla luce di questo nuovo quadro normativo, la valutazione preliminare diventa decisiva. Prima di investire in un impianto di dealcolazione, ogni impresa dovrebbe interrogarsi non solo sui volumi attesi, ma anche sull’impatto fiscale dell’alcol estratto, sulla sostenibilità organizzativa del regime prescelto e sulla coerenza con la propria strategia di mercato».

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In copertina, Angelo Radica presidente nazionale delle Città del vino.

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